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Articolo 802 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Termini e legittimazione ad agire

Dispositivo dell'art. 802 Codice Civile

La domanda(1) di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione [2652 n. 1, 2964 c.c.].

Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario [575 ss. c.p.] in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Note

(1) Per ottenere la revocazione della donazione è necessario proporre domanda giudiziale, cui consegue, in caso di vittorioso esperimento dell'azione, una sentenza costitutiva.

Spiegazione dell'art. 802 Codice Civile

L’ingratitudine non determina ipso iure la revoca dell’atto di liberalità, ma, facendo sorgere nel donante una facultas poenitendi, gli dà il diritto di promuovere il relativo giudizio. Questo va proposto entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revoca: il momento iniziale è quindi unico, a differenza dell’art. #1082# del codice precedente, che fissava il decorso dell’anno anche dal giorno del fatto.
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per agire è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revoca (così ad es. da quando una sentenza, che abbia accertato e dichiarato la responsabilità del donatario, sia venuta a loro conoscenza). Il termine di un anno è di decadenza.
Legittimati attivamente alla revoca sono innanzitutto il donante; se lui è morto i suoi eredi, anche se l’azione non sia stata da quello proposta. Tale requisito richiedeva, invece, il capoverso dell’art. #1082# del vecchio codice del 1865.
Legittimati passivamente sono il donatario ed i suoi eredi alla di lui morte. Non può proporsi l’azione de qua nei confronti di una persona giuridica donataria, perché i fatti che determinano la revoca dell’atto di liberalità sono tali che non possono essere compiuti dagli enti stessi; se quelli sono, invece, da attribuirsi a chi rappresenta l’ente, non è giusto che a questo siano fatte subire le conseguenze dell’attività delittuosa del suo rappresentante.
Potrà l’azione di revoca essere proposta dai creditori del donante o dei suoi eredi? La soluzione era indubbiamente negativa per il vecchio codice del 1865, che rafforzava il carattere personale di tale azione negando agli eredi il diritto di proporla a meno che dal donante essa non fosse stata iniziata (non bastava, quindi, che il de cuius avesse, in vita, dichiarato di voler avvalersi del diritto di revoca). Oggi che, indipendentemente da quel presupposto, gli eredi del donante sono legittimati a proporla anche contro gli eredi del donatario, si potrebbe dubitare se non sia mutata l’indole e da personale si debba considerarla patrimoniale e quindi proponibile anche in via surrogatoria dai creditori del donante e degli eredi. Tuttavia, sembra che non si possa negare l’indole personale, riflettendo come il proporre o meno l’azione di revoca dipenda da una valutazione della gravità dell’ingrato comportamento dimostrato dal donatario e che di ciò devono ritenersi arbitri, senza dubbio, il donante ma anche i suoi eredi, i quali, rappresentando il defunto (il concetto mistico dell’eredità romana non si è ancora smarrito del tutto), sono in grado di decidere sull’entità di tale causa ai fini di far valere o meno la revoca.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 802 Codice Civile

Cass. civ. n. 21010/2016

In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro strettamente connessi, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui l'offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità.

Cass. civ. n. 26827/2008

In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, il termine di un anno previsto dall'art. 802 cod. civ pe rla proposizione della domanda - decorrente dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione - è fissato a pena di decadenza e presuppone che la domanda stessa, per dispiegare i propri effetti, sia completa in tutti i suoi elementi costitutivi e sia portata ritualmente a conoscenza del destinatario nelle forme di legge attraverso una valida notifica. Ne consegue che la perenzione del termine di decadenza non è impedito né dalla notifica nulla di un atto di citazione (perchè effettuata dall'altro coniuge presso il domicilio coniugale da cui la convenuta si era allontanata per andare a vivere altrove) né dalla notifica di un atto di citazione nullo (perchè contenente un termine a comparire inferiore a quello di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ.) non essendo sufficiente che gli atti siano venuti di fatto a conoscenza del destinatario.

Cass. civ. n. 1090/2007

In tema di revocazione per ingratitudine della donazione, il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto. (Nella specie, si è ritenuto che l'attore era decaduto dall'azione sul rilievo che il termine di cui all'art. 802 c.c.dovesse decorrere dal momento in cui, avendo in precedenza instaurato un analogo giudizio poi estinto, il donante aveva acquisito la necessaria certezza del comportamento gravemente ingiurioso tenuto nei suoi confronti dal donatario, certezza che non poteva essere esclusa dalla circostanza che tale condotta si fosse aggravata e protratta successivamente all'introduzione del precedente giudizio).

Cass. civ. n. 6025/1998

In tema di domanda di revocazione della domanda per ingratitudine, il termine di decadenza di un anno, previsto dall'art. 802 c.c., decorre da quando il donante è pienamente consapevole del compimento, da parte del donatario, dei fatti che legittimano la revoca della donazione, e pertanto, nel caso di spoglio dell'usufrutto riservato su un immobile donato, il termine per la domanda stessa può farsi decorrere dal deposito del ricorso per la reintegra in possesso, anziché dal perpetrato spoglio.

Cass. civ. n. 3795/1995

Il termine di un anno, previsto dall'art. 802 c.c. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, è un termine di decadenza e non di prescrizione.

Cass. civ. n. 5410/1989

Ai fini della decorrenza del termine per proporre domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, allorquando il donatario si è reso colpevole di ingiuria grave (nella specie, adulterio commesso dal coniuge del donante), non è sufficiente che del fatto ingiurioso il donante abbia vaghe e generiche notizie, essendo, invece, rilevante la completa conoscenza di fatti e circostanze tali da determinare in lui la certezza di aver subito «ingiuria grave» da parte del donatario.

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