(massima n. 3)
Non č causa di nullitą del lodo per mancata decisione secondo le norme di diritto (ex art. 829, comma secondo, c.p.c.) il ricorso, da parte degli arbitri, all'equitą, non come regola alternativa di giudizio, ma come criterio di interpretazione secondo buona fede e di integrazione della volontą negoziale, tale criterio potendo legittimamente trovare luogo anche in sede di giudizio di diritto.