(massima n. 1)
Atteso il disposto dell'art. 236, comma 2, att. coord. trans. c.p.p., secondo cui «nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge», deve ritenersi che, nel caso di provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza, con la procedura di cui all'art. 666 c.p.p., richiamata dall'art. 678, comma 1, stesso codice, il termine per proporre ricorso per cassazione non sia quello di 10 giorni previsto dall'art. 71 ter della citata legge n. 354/1975 (non più operante in quanto ricompreso appunto nel capo II bis del titolo II), ma quello ordinario di 15 giorni previsto per tutti i provvedimenti di camera di consiglio dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p., indubbiamente ricompreso fra le «disposizioni sulle impugnazioni» richiamate nel comma 6 del summenzionato art. 666 c.p.p.