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Articolo 56 Legge sull'adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

[Aggiornato al 02/01/2024]

Dispositivo dell'art. 56 Legge sull'adozione

Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. (1)

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 ha dichiarato "la illegittimità costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma nella parte in cui è previsto il consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore.".

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