Per l'adozione č necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando č negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puō, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilitā genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puō pronunciare l'adozione quando č impossibile ottenere l'assenso per incapacitā o irreperibilitā delle persone chiamate ad esprimerlo.