1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.(1)
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
martedì 04/06/2019 - Emilia-Romagna
Fa così scadere il termine breve , e il nuovo avocato inconsapevole , perde la possibilità di fare appello .
L’ avvocato dopo estenuanti trattative , ammette la responsabilità , e denuncia il sinistro alla sua compagnia .
Allá stessa , il mio avvocato propone una soluzione transattiva , che viene tenuta in essere per oltre un anno .
A quella data la compagnia comunica che non intende transare , e che se lo riteniamo giusto di adire e accedere a un giudizio .
Cosa che il mio avvocato fa , sopratutto a livello umanitario , consapevole di quanto mi è accaduto , e perché la sentenza di primo grado , era palesemente sbagliata .
Ebbene egli cita normalmente l’ avvocato , pensando che , come è prassi in questi casi , che egli a sua volta chiederà di essere manlevato dalla compagnia che lo assicura .
Invece , avviene qualcosa che reputo sconcertante è inquietante , ma sopratutto irrispettoso della legge numero 247 del 2012 , che rendeva obbligatoria la sottoscrizione di una polizza assicurativa a qualsiasi legale.
Lo spirito di questa legge altri non era , che garantire da un lato tutti i cittadini che accedevano a una prestazione professionale , di aver la certezza che in caso di errore del professionista , questi in assenza di proprie risorse , potesse però ristorare l’ ignaro e incolpevole cittadino , in caso di patrimoni o risorse personali .
Dal altro lato , che si generassero ingiuste aggressioni ai patrimoni dei singoli professionisti .
E si presenta in giudizio con l’ avvocato della compagnia , ma nominato personalmente , e non fa intervenire la compagnia .
Ora mi pare sin troppo evidente , che la compagnia in presenza di una ammissione di responsabilità importante , abbia deciso di garantirgli si la tutela , ma al contempo evitare una possibile condanna ad indennizzarmi .
Ora io vado e seguo semplicemente una logica , che è la seguente , ed e da qui che formuló il mio quesito .
LA PAROLA OBBLIGATORIA , NON LASCIA ALTRI MARGINI DI INTERPRETAZIONE . ALTRA COSA SAREBBE LA DISCREZIONE . E SE LA POLIZZA É OBBLIGATORIA A TUTELA DI TUTTTE LE PARTI , NON MI PARE LOGICO , CHE LA COMPAGNAI SI SOTTRAGGA AI SUOI DOVERI E OBBLIGHI APPUNTO .
É L’ AVVOCATO PERCHÉ PALESEMENTE RESPONSABILE NON LA CITI IN GIUDIZIO . ALLORA MI PARE DI CAPIRE , CHE QUALSIASI CITTADINO RESTI ESPOSTO ALLA CONVENIENZA DI RITO DI UNO E DEL ALTRO , CHE SE REPUTA CHE L’ ERRORE CONTESTATO POSSA ESSERE RISOLTO IN GIUDIZIO , AZIONA LA MANLEVA E LA COMPAGNIA INTERVIENE .
SE INVECE SI PROFILA UNA POSSIBILITÀ DI INDENNIZZARE IL DISGRAZIATO CITTADINO , LE DUE PARTI SI SOTTRAGGONO ALLA LEGGE NUMERO 247 .
Allora qui la obbligatorietà dove sta ? Chi lo tutela il cittadino , anche perché nelle more del giudizio , l’ avvocato risulta essere nulla tenente ?
Io considero tutto questo semplicemente disumano , e sopratutto deontologicamente scorretto , nonché incostituzionale .
Il sospetto che l’ avvocato abbia concordato con la compagnia di evitargli un potenziale indennizzo non so su che tipo di accordo , mi pare evidente.
E va da se , che sarebbe sin troppo elementare , stipulare una póliza e mettersi in regola con la legge che ti obbliga a farlo .
Ma che poi in presenza di un disastro tieni immune la compagnia .
Ecco vorrei un vostro autorevole parere corredato come sempre da pronunce correlate della Corte sui punti .
Per último , vi chiedo di inviarmi con cortese sollecitudine il vostro iban con SWIFT internazionale , perché la rimessa la faccio dalla Spagna , e il numero di consulenza che vorrete assegnare , per indicarlo nella casuale del bonifico .
Con perfetta osservanza e ossequio .
Carlo G.”
In base a tale norma, dunque, l'avvocato, l'associazione professionale o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio Nazionale Forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
La circostanza, poi, che il legale dell’assicurazione sia stato nominato personalmente dall’avvocato citato in giudizio non ha nulla di strano, dal momento che nel nostro sistema giuridico, al di fuori dei casi di soggetti che non abbiano la piena capacità di agire (ad esempio minori, oppure persone incapaci di intendere e di volere), il conferimento della procura all’avvocato è un atto che va compiuto personalmente dall’interessato.
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