(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, il divieto di costituzione di parte civile dei creditori uti singuli — salvo che questi intendano far valere un titolo di azione propria personale — sancito dall'art. 240 L. fall., si estende indifferentemente ai procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 216 quanto a quelli relativi alla violazione delle diverse ipotesi incriminatrici contenute nell'art. 223 L. fall.