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Articolo 230 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Omessa consegna o deposito di cose del fallimento

Dispositivo dell'art. 230 Legge fallimentare

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice (1) di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio (2), è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.

Note

(1) La ratio della norma è proprio quella di sanzionare l'inottemperanza ad un ordine del giudice. Si tratta di reato punibile sia a titolo di dolo che di colpa (come si vede nel secondo comma).
(2) L'appropriazione o distrazione di beni del fallimento configura ipotesi di peculato (art. 314 del c.p.).

Massime relative all'art. 230 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 670/2011

Integra il delitto di peculato e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento la condotta del curatore che, prima di consegnarle a seguito di un ordine del giudice delegato e negando in precedenza di averle ricevute, abbia trattenuto per lungo tempo dopo la loro acquisizione somme di pertinenza del fallimento.

Cass. pen. n. 37459/2005

Integra il reato di cui all'art. 230 legge fall. la condotta del curatore che non ottemperi, nei termini prescritti, all'ordine del giudice delegato di depositare nella cencelleria del tribunale fallimentare il registro previsto dall'art. 38 legge citata ed i libri Iva afferenti la procedura fallimentare.

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