(massima n. 1)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il piano di riparto, formato dal commissario liquidatore al fine di richiedere ai soci le somme necessarie per l'estinzione delle passività sociali, a norma dell'art. 151 l. fall. — applicabile, per effetto del rinvio operato dall'art. 211 della stessa legge, alla predetta procedura — e depositato presso la cancelleria, al fine di consentire ai soci di formulare nel termine perentorio di quaranta giorni dall'avviso di deposito, osservazioni o contestazioni, ove modificato, o integrato, dal presidente della sezione fallimentare, a seguito di tali osservazioni o contestazioni, non configura un piano nuovo, con conseguente necessità di rinnovo della descritta procedura di deposito e comunicazione a tutti i soci, costituendo, invece, il provvedimento terminale della procedura prevista dal citato art. 151 l. fall. per la ripartizione degli oneri. Ne consegue che non può ritenersi inesistente il decreto che renda esecutivo detto piano aggiornato, depositato in cancelleria unitamente al piano stesso senza che questo sia stato nuovamente comunicato ai soci.