(massima n. 1)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il piano di riparto modificato o integrato dal presidente della sezione fallimenti del tribunale, lungi dal costituire un piano nuovo che sostituisca l'originario piano di riparto elaborato dal commissario liquidatore, costituisce il provvedimento terminale della procedura prevista dall'art. 151 della l. fall. per la ripartizione degli oneri, sempre che le modifiche o le integrazioni siano la diretta conseguenza delle osservazioni o delle contestazioni sollevate da tutti o parte dei soci dell'impresa soggetta a liquidazione. Tale principio conserva la sua validitą anche se, a seguito delle modifiche o delle integrazioni, la posizione di alcuni risulti aggravata rispetto alla situazione originariamente prevista dal commissario liquidatore, considerato che le contestazioni e le osservazioni possono riguardare la stessa qualitą di socio o l'estensione della responsabilitą.