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Articolo 175 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Discussione della proposta di concordato

Dispositivo dell'art. 175 Legge fallimentare

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto.(1)

[...](2)

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.(3)

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.(4)

Note

(1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 4, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015.
(2) Comma soppresso dall’art. 3, comma 4, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015.
(3) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 4, lett. c), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.
(4) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 4, lett. d), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015.

Ratio Legis

La norma disciplina quali sono i doveri e le facoltà delle parti coinvolte nella procedura (debitore e creditori) in sede di adunanza.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

14 L’art. 14 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il comma 2 inserisce nell’art. 175 del r.d., dopo il primo comma, un nuovo comma, in quanto, al fine di evitare iniziative del debitore non sempre corrette che comunque appesantiscono i tempi di definizione della procedura, si è ritenuto opportuno inserire la regola secondo la quale la proposta di concordato non può più essere modificata una vota avute inizio le operazioni di voto.

Massime relative all'art. 175 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 13582/1999

In tema di concordato preventivo, dopo la manifestazione di voto da parte dei creditori ai sensi dell'art. 175 legge fallimentare, e in caso di mancata approvazione della proposta di concordato, il debitore non ha pił la possibilitą di formulare proposte migliorative della originaria offerta, dovendosi definitivamente escludere ogni ulteriore sviluppo della procedura concordataria.

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