(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, dopo la manifestazione di voto da parte dei creditori ai sensi dell'art. 175 legge fallimentare, e in caso di mancata approvazione della proposta di concordato, il debitore non ha pił la possibilitą di formulare proposte migliorative della originaria offerta, dovendosi definitivamente escludere ogni ulteriore sviluppo della procedura concordataria.