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Articolo 154 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Concordato particolare del socio

Dispositivo dell'art. 154 Legge fallimentare

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento (1).

Note

(1) L'effetto del concordato sarà quella di liberare il socio rispetto ai creditori sociale e particolari che concorrono nel fallimento.

Massime relative all'art. 154 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 8097/1992

È inammissibile il concordato preventivo proposto ai propri creditori personali da un socio illimitatamente responsabile di una società di persone, unitamente e contestualmente al concordato preventivo della società stessa, atteso che l'efficacia del concordato della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 184, secondo comma, l. fall., non coinvolge anche i creditori personali di tali soci, i quali, mancando della qualità di imprenditori, non sono legittimati alla proposizione del concordato preventivo (artt. 1 e 161 l. fall.), e che non possono applicarsi a questa procedura le regole, contenute negli artt. 147 e 154 l. fall., sull'estensione del fallimento e del concordato fallimentare ai soci illimitatamente responsabili, trattandosi di disposizioni eccezionali, non suscettibili di interpretazione analogica (senza che ciò implichi contrasto con l'art. 3 Cost., attesa la diversa funzione delle rispettive procedure).

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