(1) Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento [135] (2).
Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.
Note
(1)
L'articolo è stato modificato dal d.lgs. 5/2006.
(2)
Rimane incerto se i soci debbano soddisfare integralmente i creditori personali, o se debbano limitarsi alla percentuale stabilita nel concordato.