(massima n. 1)
Č ammissibile la proposta di concordato che preveda la chiusura del fallimento di una societą in nome collettivo con esclusione del fallimento di uno dei soci nel rapporto con i suoi creditori personali, tenuto conto della riserva contenuta nell'art. 153, primo comma, legge fallimentare, che nello stabilire l'efficacia, anche nei confronti dei soci, del concordato fatto da una societą con soci a responsabilitą illimitata, fa salvo il «patto contrario», e della previsione, con riguardo all'approvazione della proposta di concordato, contenuta nella prima parte del secondo comma dell'art. 152 stessa legge, di una minoranza di soci contrari al concordato.