(massima n. 1)
L'assuntore del concordato fallimentare è tenuto al pagamento, nella percentuale concordataria, anche dei creditori concorsuali non insinuati al passivo. Invero, l'art. 135 della l. fall., escludendo che ai creditori concorsuali ma non concorrenti si estendano le garanzie date dai terzi, fa ritenere “a contrario” che la norma riceva invece applicazione nei riguardi dell'assuntore; inoltre, le disposizioni che regolano il concordato fallimentare parlano di terzo che “si accolla l'obbligo di adempiere il concordato” (art. 124) e di assunzione da parte di un terzo degli “obblighi derivanti dal concordato” (art. 137), tra i quali indubbiamente rientra anche quello di soddisfare i creditori non concorrenti, sia pure nei limiti dei patti concordatari (art. 135). Invero, con l'assunzione del concordato da parte di un terzo e l'omologazione del Tribunale il fallimento si chiude e il debitore viene liberato, con la conseguenza che le vicende inerenti l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal concordato riguardano esclusivamente l'assuntore, non potendo in nessun caso condurre alla riapertura del fallimento.