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Articolo 117 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Ripartizione finale

Dispositivo dell'art. 117 Legge fallimentare

(1) Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura (2).

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti (3).

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
(2) Prima della riforma, la chiusura della procedura era legata alla risoluzione di tutte le contestazioni, ma ciò causava un irragionevole allungamento dei tempi per arrivare alla definizione del fallimento. Il legislatore ha operato una modifica della norma al fine di consentire la chiusura della procedura anche in presenza di accantonamenti non distribuiti.
(3) L'ultimo comma della norma prevede un meccanismo processuale molto semplice per consentire la distribuzione delle somme accantonate e depositate, entro cinque anni dalla chiusura del fallimento: i creditori possono proporre un ricorso al giudice designato dal presidente del tribunale.

Ratio Legis

La norma descrive la fase finale della procedura fallimentare, cioè l'ultima ripartizione, per la quale valgono in generale gli stessi principi valevoli per le ripartizioni parziali precedenti.

Massime relative all'art. 117 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 20180/2010

In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, nè sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, in quanto il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti.

Cass. civ. n. 3114/1984

La ripartizione finale dell'attivo di un fallimento può aver luogo anche se siano ancora pendenti giudizi di opposizione all'esclusione di credito o di impugnazione alla loro ammissione, ma in tale ipotesi, in qualunque grado i predetti giudizi siano pendenti ed anche se in essi non sia stato emesso alcun provvedimento cautelare provvisorio, il giudice delegato deve adottare le opportune disposizioni, mediante depositi o accantonamenti, affinché, in caso di esito del giudizio favorevole al creditore, questi veda rispettata la sua par condicio e riceva una percentuale del suo credito uguale a quella degli altri creditori di pari grado.

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