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Articolo 115 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Pagamento ai creditori

Dispositivo dell'art. 115 Legge fallimentare

(1) Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.

Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari (2), qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore (3).

Note

(1) Articolo sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) E' uno dei casi in cui eccezionalmente il pagamento può avvenire a favore di un soggetto che non abbia presentato la domanda di ammissione al passivo.
(3) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

8 L’articolo 8 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VII della legge fallimentare.
Il comma 4 reca modifiche all’articolo 115 del r.d.
L’aggiunta all’articolo 115, secondo comma, di un periodo dopo il secondo ("Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore") serve ad estendere la disciplina dettata per il caso di cessione dei crediti ammessi ai casi di surrogazione previsti dal codice civile (artt. 1201 ss.) o da leggi speciali, non essendovi ragioni per una differenza di trattamento.

Massime relative all'art. 115 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 2827/1985

L'art. 115 della legge fallimentare prevedendo che il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, comporta che il giudice delegato possa disporre modi di pagamento diversi da quello in danaro contante fatto direttamente al domicilio del creditore (artt. 1182, 1277 c.c.) con efficacia liberatoria per il fallimento (es. rilascio di assegni circolari, consegna di libretti di banca) potendo essi servire a facilitare il compito della curatela.

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