(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
568 Nell'articolo 662 ho regolato l'esercizio del riscatto, stabilendo che le relative modalità sono quelle indicate dalle leggi speciali.
Al riguardo non è inopportuno ricordare che la dottrina, dopo la pubblicazione della legge 11 giugno 1925 n. 998, ritenne che questa, per quanto concerne le forme di affrancazione, fosse applicabile anche alle rendite semplici e alle fondiaria, oltre che alle enfiteusi, e che quindi dovessero intendersi abrogate le disposizioni degli articoli 1564 e 1784 cod. civ. In effetti, avendo la nuova legge disciplinato interamente la materia, in questa disciplina andavano logicamente comprese le prestazioni perpetue, anche se costituite anteriormente alla legge stessa (articolo 1, comma 3).
Sorse qualche dubbio per le rendite semplici, ma esso non aveva consistenza; comunque, non essendovi ragione per distinguere, con l'accennata disposizione ho chiarito che anche la materia del riscatto delle rendite perpetue semplici o fondiaria è soggetta, per quanto concerne le forme ed il prezzo, alle norme stabilite nelle leggi speciali; e legge speciale vigente è attualmente la legge 11 giugno 1926 n. 998, seguita dal regolamento approvato con r.d. 7 febbraio 1926 n. 426.