(massima n. 1)
La mancanza di autorizzazione del giudice delegato o del tribunale, prevista dall'art. 35 legge fall. (nella formulazione vigente "ratione temporis"), ad integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziale importa non già la nullità dei negozi posti in essere, ma la loro annullabilità, che può essere fatta valere solo dal fallimento, ai sensi dell'art. 1441 c.c., sicché la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, da parte del curatore, in assenza della necessaria autorizzazione, non determinando la nullità del relativo procedimento, comporta, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione, la sospensione del termine per l'impugnazione dell'avviso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l.vo 19 giugno 1997, n. 218.