(massima n. 1)
Il curatore fallimentare deve considerarsi pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, come quella di riferire al giudice delegato sulle cause e circostanze del fallimento. Tale relazione, pertanto, assume i caratteri di un vero e proprio rapporto di denuncia che, per quanto riguarda le operazioni compiute e le dichiarazioni ricevute dal curatore ha il valore probatorio di un processo verbale ai sensi dell'art. 155 cod. proc. pen.