(massima n. 1)
La sentenza che dichiara il fallimento, in virtù dell'art. 17, legge fall., deve essere comunicata al debitore, per estratto, a norma dell'art. 136, c.p.c., e, qualora il cancelliere proceda alla comunicazione mediante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, se questi la effettui ai sensi dell'art. 140, c.p.c., la notificazione si perfeziona con il compimento di tutte le formalità ivi previste, e cioè, con il deposito dell'atto nella casa comunale, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta d'abitazione, del destinatario dell'atto, nonché con la spedizione allo stesso della raccomandata con avviso di ricevimento, non occorrendo invece la prova della consegna della raccomandata al destinatario, né l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento.