Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo [e di amministrazione controllata] (1), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.
[Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.] (1)
Note
Il secondo comma del presente articolo è stato interamente abrogato.