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Articolo 4 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Rinvio a leggi speciali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 4 Legge fallimentare

Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

[L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.]

Massime relative all'art. 4 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3841/1999

In relazione al fallimento dell'agente di cambio (espressamente previsto dall'art. 4 L. fall.), non si pone alcun problema di incompatibilitą tra la disciplina del R.D.L. n. 815 del 1932 (che, all'art. 9, istituisce un fondo comune di garanzia a disposizione dei creditori dell'agente di cambio e ne disciplina l'utilizzazione attraverso il Comitato) e quella degli artt. 61 e 62 L. fall., che regolano la posizione del creditore nei confronti di pił coobbligati solidali nel caso di fallimento di uno di essi, a seconda che il pagamento da parte del coobbligato non fallito sia avvenuto dopo o prima del fallimento medesimo.

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