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Articolo 54 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Clausola compromissoria

Dispositivo dell'art. 54 Legge equo canone

È nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone siano decise da arbitri.(1)

Note

(1) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Spiegazione dell'art. 54 Legge equo canone

Certa parte della dottrina ritiene che la disposizione di cui all’art. 54 debba ritenersi abrogata non solo con riguardo alle locazioni abitative, ma anche alle non abitative. Tale conclusione si fonda su una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 della legge locazioni abitative fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
In tal senso, quindi, certa parte della dottrina reputa che sia stato abrogato il divieto di “compromettibilità” delle controversie relative alla determinazione del canone e, si ritiene, anche al suo aggiornamento ed adeguamento sulla base degli articoli 24, 25 e 32 della legge sull'equo canone, per tutte le tipologie di locazioni, abitative e non.
Tale conclusione, tuttavia, non è condivisa in maniera unanime dalla dottrina. Altra parte degli interpreti, infatti, ritiene che la norma di cui all'art. 54 sia stata abrogata con riferimento alle sole locazioni abitative.
In ogni caso, anche a fronte di tale abrogazione operata dal legislatore con la Legge sulle locazioni abitative, è opportuno segnalare come le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili vadano comunque ritenute estranee al procedimento arbitrale. L’art. 806 del c.p.c., infatti, dispone un espresso divieto di compromettibilità per quelle controversie che non possono formare oggetto di transazione.
A tal proposito, la dottrina osserva come l’art. 13 della legge locazioni abitative dichiari espressamente “irrinunciabili” alcuni diritti, quali la durata contrattuale, la determinazione del canone, le condizioni contrattuali previste dall’art. 2 della legge locazioni abitative, poiché la previsione degli stessi è volta a evitare un’elusione preventiva dei diritti del conduttore, parte debole del rapporto locatizio.
La dottrina maggioritaria, inoltre, ritiene che il divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie relative alla determinazione del canone di locazione non riguardi il caso in cui l'incarico della quantificazione venga rimesso, ai sensi dell’art. 1349 c.c., ad un terzo arbitratore. In tal caso, infatti, il canone viene determinato al momento della stipulazione del contratto, in un momento quindi precedente rispetto all'insorgere di qualsiasi possibile controversia.

Massime relative all'art. 54 Legge equo canone

Cass. civ. n. 14861/2017

È valida la clausola compromissoria con cui siano deferite ad arbitri stranieri le controversie in materia di aggiornamento del canone di locazione di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, atteso, da un lato, che l’art. 54 della 1. n. 392 del 1978, che poneva un divieto di compromettibilità in arbitri di tali controversie, deve ritenersi abrogato ad opera dell’art. 14, comma 4, della 1. n. 431 del 1998 anche con riferimento alle locazioni non abitative; e considerato, dall’altro, che il carattere inderogabile della disciplina dettata in tema di aggiornamento del canone dagli artt. 32 e 79 della 1. n. 392 del 1978, sebbene funzionale ad evitare un’elusione preventiva dei diritti del conduttore, non determina l’indisponibilità degli stessi una volta che siano sorti e possano essere fatti valere, sicché le relative controversie non soggiacciono al divieto di compromettibilità previsto dall’art. 806 c.p.c.

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