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Articolo 180 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Dispositivo dell'art. 180 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35(2).

Tale attività è esercitata per effettuare:

  1. 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva e ciascuna entità di gestione indipendente. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti per ciascuna categoria di diritti intermediati(1)(2);
  2. 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
  3. 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata(2).

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.

Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito all'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari come individuato ai sensi del comma 2, n. 1 il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa(2).

I proventi di cui al precedente comma, detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti(2).

Note

(1) Il n. 1 del comma 2 è stato modificato dall'art. 20, comma 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 214.
(2) I commi 1, 2, numero 1), 3, 6 e 7 sono stati modificati dall'art. 15, comma 1, lettera b) del D.L. 16 settembre 2024, n. 131.

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