Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
[Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105.](1)
[Il termine decorre dalla data del deposito stesso.](1)
[Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione «riproduzione riservata per quarant'anni».](1)