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Articolo 92 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 92 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

[Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105.](1)

[Il termine decorre dalla data del deposito stesso.](1)

[Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione «riproduzione riservata per quarant'anni».](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.

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