1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione secondo le disposizioni di cui all'art. 110 bis(1).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 181.