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Articolo 78 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 78 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Il produttore di fonogrammi č la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilitā della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2. Č considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

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