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Articolo 55 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 55 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente č autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessitā orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

2. Č consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilitā di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.

Massime relative all'art. 55 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. pen. n. 1758/1997

In tema di protezione del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633, quando l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera musicale, il regime speciale di deroga al consenso dell'autore per la esecuzione pubblica o la radiodiffusione, previsto dagli art. 52, 55 e 60 sussiste esclusivamente a favore dell'ente pubblico esercente il diritto di radiodiffusione. Trattandosi di norma eccezionale questa non si estende alle emittenti private.

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