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Articolo 16 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Dispositivo dell'art. 16 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione [via cavo](1), nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico(2).

Note

(1) Tale periodo è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 181.
(2) La comunicazione al pubblico dell’opera in alcuni casi, e solo se effettuata con determinate modalità è libera e può essere posta in essere anche da un soggetto che non gode di alcun diritto di utilizzazione economica dell’opera. L’art. 70 della L.d.a., infatti, prevede che: “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”.

Spiegazione dell'art. 16 Legge sulla protezione del diritto d'autore

La normativa in commento nasce da specifici obiettivi fissati dall’UE in via antecedente rispetto alla novella legislativa. In particolar modo, l’art 16, recependo tali obiettivi,si prefigge il compito di realizzare un elevato livello di protezione a favore degli autori, permettendogli di recepire un compenso equo per l'utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. (Cause riunite C-682/18 e C-683/18). Affinché sia riconosciuto un “atto di comunicazione” è necessario, in particolare, che l'opera sia messa a disposizione del pubblico, lasciando a coloro che compongono tale pubblico di avervi accesso dal luogo e nel momento da essi privilegiato. Per di più, l’opera, per essere intesa come comunicata al pubblico, deve essere inoltrata con tecniche specifiche differenti da quelle utilizzate, fino a quel momento, da chi se ne serve. Inoltre, deve essere indirizzata ad un “pubblico nuovo”, vale a dire a un “pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico”. (Cause riunite C-682/18 e C-683/18)
Il secondo comma della disposizione in commento specifica che il diritto di comunicazione al pubblico non si esaurisce con uno o più atti di diffusione dell’opera dell’ingegno posti in essere dal titolare del diritto, ma esso può essere esercitato per un illimitato numero di volte.

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