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Articolo 15 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Dispositivo dell'art. 15 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Massime relative all'art. 15 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. pen. n. 12820/1999

In tema di tutela del diritto d'autore, l'autore dell'opera musicale ha il diritto esclusivo non solo di eseguire o rappresentare in pubblico la sua opera e di riprodurla con qualsiasi mezzo ivi compresa la fonografia, ma anche di diffonderla con uno dei mezzi di diffusione a distanza quali la radiodiffusione o la televisione: tali diritti sono fra di loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi, come quello di riproduzione fonografica, non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri, come quello di radiodiffusione, sicchè dall'avvenuta riproduzione fonografica dell'opera e dalla relativa commercializzazione non può dedursi che gli emittenti di trasmissioni radiodiffuse abbiano il diritto di radiodiffondere tali programmi.

Corte cost. n. 65/1972

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione, degli artt. 15, 171 della legge n. 633 del 1941, lett. b), e dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941 n. 633, primo e secondo comma, "protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio", i quali prevedono che la S.I.A.E., in via esclusiva, assista autori ed editori nella percezione dei proventi derivanti dall'utilizzazione delle opere protette e concede, per loro conto, le autorizzazioni per le utilizzazioni stesse, determinando tariffe, il cui mancato pagamento comporta sanzioni penali. Infatti la posizione di preminenza in cui opera la S.I.A.E. trova piena e razionale giustificazione nell'esigenza di interesse generale di adeguata protezione del diritto di autore, mentre ogni suo eventuale atto illegittimo può essere rimosso attraverso i comuni gravami amministrativi e giurisdizionali, essendo essa un ente di diritto pubblico.

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