Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro12.
Note
(1)
Sebbene la norma faccia unicamente riferimento al rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che la previsione sia estensibile anche ad altri rapporti lavoristici in cui venga comunque in auge la contrapposizione tra la figura del datore di lavoro o del committente e la figura del lavoratore-collaboratore.
(2)
Articolo inserito dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U..