Come stabilito dall’articolo 7 della L.d.a., il titolo di acquisto originario del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno coincide con la creazione della stessa da parte dell’autore. Tuttavia, l’articolo 8 della l. 633/43 permette di individuare l’autore dell’opera attraverso una presunzione legale.
Si presume, infatti, autore dell’opera il soggetto che è indicato tale nelle “forme d’uso” previste per l’opera stessa. Nelle opere letterarie, ad esempio, l’autore sarà indicato in copertina, mentre per le opere recitative o televisive, l’autore sarà annunciato oralmente al pubblico.
La presunzione legale stabilita dalla disposizione in commento è relativa, ossia superabile dalla prova contraria.
Il comma secondo dell’articolo 8 della L.d.a. specifica che ai fini della presunzione legale della paternità dell’opera sono equiparati al nome del presunto autore, lo pseudonimo, la sigla convenzionale ed il nome d’arte notoriamente attribuiti allo stesso. D’altronde, laddove tali pseudonimi utilizzati dall’autore siano a questi notoriamente attribuiti, è esclusa l’applicazione dell’articolo 9 della L.d.a.