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Articolo 7 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 7 Legge sulla protezione del diritto d'autore

È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa1.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Note

(1) Esemplificativamente, il curatore del catalogo deve essere considerato autore dell’opera collettiva nel suo insieme, qualora l’attività di coordinamento e direzione del curatore del catalogo sia improntata ad un adeguato coefficiente di creatività (Tribunale di Milano, Sentenza 26/10/2017).

Spiegazione dell'art. 7 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L’articolo 7 della l. 633/41 è strutturato in due commi: il primo definisce il soggetto che può essere considerato autore di un’opera collettiva ed è pertanto da leggere in combinato disposto con l’articolo 3 della L.d.a. che, invece, delinea la nozione di “opera collettiva”; il secondo definisce il soggetto che può essere considerato autore delle elaborazione di un’opera dell’ingegno ed è, pertanto, da raffrontare con il precedente articolo 4 della L.d.a., recante la nozione di elaborazione dell’opera.

Nello specifico, ai sensi del comma 1, l’autore dell’opera collettiva è il soggetto che organizza e dirige la creazione dell’opera, ponendo in essere tutte le attività di scelta e coordinamento delle singole opere e tutte le attività organizzative necessarie alla creazione dell’opera medesima. In via esemplificativa, si pensi, ad esempio, al curatore del catalogo di una mostra contenente le schede illustrative delle opere esposte redatte da diversi autori sotto la sua direzione. Il curatore del catalogo deve essere considerato autore dell’opera collettiva nel suo insieme, qualora l’attività di coordinamento e direzione del curatore del catalogo sia improntata ad un adeguato coefficiente di creatività (Tribunale di Milano, Sentenza 26/10/2017).
Alla luce di quanto finora esposto, sovviene opportuno un richiamo all’articolo 38 della l.d.a., ai sensi del quale, in presenza di un contratto di edizione il cui oggetto si rappresentato dall’opera collettiva, fermo quanto affermato dal primo comma dell’articolo 7 della L.d.a., i diritti di utilizzazione economica dell’opera collettiva spettano all’editore dell’opera collettiva e non all’autore.
In ogni caso, l’autore dell’opera collettiva- nell’espletare la sua attività di direzione e coordinamento - è sempre tenuto a non violare i diritti dei singoli autori delle singole opere, ai quali, anche in presenza di un contratto di edizione dell’opera collettiva, resta riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti e salvo quanto previsto dalla Sezione II, Capo IV del Titolo I della L.d.a.

Ai sensi del comma secondo dell’articolo 7 della L.d.a, il soggetto che ha provveduto rielaborare una determinata opera dell’ingegno - secondo le modalità già menzionate in commento a margine dell’articolo 4 della L.d.a., essenzialmente consistenti nelle traduzioni, rivisitazioni sostanziali e trasformazioni in altra forma artistica - deve essere considerato autore dell’opera derivata (ossia dell’opera risultate dell’attività di elaborazione: es. traduzione di un romanzo in altra lingua). Ovviamente i diritti dell’autore dell’opera originaria restano impregiudicati. Da ciò consegue che, come peraltro stabilito all’articolo 18 della L.d.a., l’autore dell’opera derivata deve essere autorizzato dall'autore dell’opera originaria a porre in essere l’attività di elaborazione, consistendo il diritto di elaborazione in un diritto di sfruttamento economico dell’opera originaria spettante solo all’autore di quest’ultima.
In via esemplificativa: l’autore della traduzione del romanzo è titolare dei diritti d’autore sull'opera derivata (traduzione del romanzo), ma è comunque tenuto al rispetto dei diritti dell’autore dell’opera originaria (romanzo in lingua originale) e, quindi, ad ottenere la cessione del diritto di elaborazione dell’opera originaria da quest’ultimo per provvedete legittimamente allo sfruttamento economico dell’opera derivata.

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