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Articolo 7 Legge sul biotestamento

(L. 22 dicembre 2017, n. 219)

[Aggiornato al 31/01/2018]

Clausola di invarianza finanziaria

Dispositivo dell'art. 7 Legge sul biotestamento

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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