La norma in esame si occupa delle abrogazioni, cioè dell’eliminazione formale di alcune norme precedenti, che cessano così la loro
efficacia.
Nel dettaglio, vengono abrogati:
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l’articolo 230 del testo unico approvato con Regio Decreto n. 577/1928, che riguardava aspetti regolamentari ormai superati in materia di istruzione e assistenza;
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l’articolo 415 del regolamento approvato con Regio Decreto n. 1297/1928, anch’esso riferito a disposizioni scolastiche e organizzative non più compatibili con l’impianto della nuova legge;
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il secondo e il terzo comma dell’articolo 28 della legge n.118/1971, che disciplinavano modalità di inserimento scolastico e lavorativo delle persone con disabilità, oggi sostituite da previsioni più aggiornate e coerenti con il principio dell’integrazione.
Questa disposizione ha quindi la funzione di “ripulire” il sistema normativo da quelle disposizioni che, per contenuto o impostazione, siano in contrasto o ridondanti rispetto alla nuova disciplina. Tale passaggio è tipico delle leggi organiche: quando viene introdotta una nuova regolamentazione complessiva, è necessario abrogare le norme precedenti che potrebbero creare sovrapposizioni, ambiguità o conflitti interpretativi.