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Articolo 31 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Riserva di alloggi

Dispositivo dell'art. 31 Legge 104

1. All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie".

2. [Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.](1)

3. [Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.](1)

4. [Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.](1)

Note

(1) Comma abrogato dalla L. 30 aprile 1999, n. 136.

Spiegazione dell'art. 31 Legge 104

La norma in esame non si occupa direttamente dell’assegnazione abitativa, bensì della riserva di finanziamenti destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica idonei ad ospitare persone con disabilità.

Essa stabilisce che, nei programmi di edilizia residenziale pubblica finanziati con fondi statali o regionali, una quota specifica di tali fondi debba essere vincolata a progetti edilizi che tengano conto delle esigenze abitative delle persone con disabilità riconosciuta.

Ciò significa non solo l’eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche l’adozione di soluzioni progettuali che garantiscano piena fruibilità e autonomia, come ad esempio edifici con spazi più ampi, percorsi accessibili, servizi igienici adeguati, o ascensori idonei.

L’articolo richiama espressamente la legge del 5 agosto 1978, n. 457, rubricata “Norme per l’edilizia residenziale”, che costituisce il testo di riferimento per la programmazione e l’attuazione degli interventi nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica. Tale richiamo serve a inquadrare la riserva di finanziamenti nel più ampio contesto della pianificazione edilizia pubblica, integrandola con le previsioni generali su progettazione, finanziamento e gestione degli alloggi.

In sintesi, la presente disposizione non si limita ad affermare un principio di preferenza nell’assegnazione degli alloggi, ma impone un vero e proprio vincolo di destinazione delle risorse nella programmazione e progettazione dell’edilizia pubblica, assicurando che parte dei finanziamenti sia utilizzata per creare ambienti abitativi realmente accessibili per le persone con disabilità.

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