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Articolo 28 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 30/06/2024]

Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate

Dispositivo dell'art. 28 Legge 104

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, č valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

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