L’articolo in discorso disciplina le
facilitazioni per la sosta dei veicoli delle persone con disabilità, ponendo un obbligo chiaro a carico dei Comuni, i quali devono assicurare spazi di parcheggio riservati alle persone con disabilità in tutte le tipologie di aree di sosta. Dunque, non solo nei parcheggi pubblici gestiti direttamente, ma anche in quelli dati in concessione a terzi e persino in quelli realizzati e gestiti da privati,
purché siano aperti all’uso pubblico.
Si tratta di un’estensione significativa, perché mira a garantire la mobilità delle persone con disabilità anche nei luoghi a forte affluenza e in contesti non strettamente pubblici, come ad esempio i parcheggi dei centri commerciali o delle strutture sportive.
La norma precisa poi che
per usufruire di questi spazi occorre esporre in modo ben visibile il contrassegno speciale previsto dall’articolo 6 del regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384. Quel regolamento, attuativo della
legge n. 118 del 1971, definiva le modalità di rilascio e uso del contrassegno, rilasciato dal sindaco su
certificazione medica e valido in tutto il
territorio nazionale. Il contrassegno non è legato al veicolo, ma alla persona, e consente di sostare negli spazi riservati e, in alcuni casi, di beneficiare di deroghe ai divieti di sosta o circolazione stabiliti dai
regolamenti locali.
Oggi, quel contrassegno disciplinato dal D.P.R. 384/1978 è stato
sostituito dal Contrassegno Unificato Disabili Europeo, introdotto dal D.P.R. 151/2012, che ha mantenuto la stessa funzione ma ha ampliato la validità anche negli altri Paesi dell’
Unione Europea. Tuttavia, la formulazione originaria dell’articolo 28 rimane significativa perché già nel 1992 riconosceva l’esigenza di garantire un accesso effettivo alla sosta, superando la distinzione tra spazi pubblici e privati, e legando questo
diritto a un sistema uniforme di identificazione attraverso il contrassegno ufficiale.