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Articolo 16 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Valutazione del rendimento e prove d'esame

Dispositivo dell'art. 16 Legge 104

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime(1).

Note

(1) Il comma 5-bis è stato modificato dall'art. 19, comma 5-bis del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

Spiegazione dell'art. 16 Legge 104

La disposizione qui esaminata disciplina le modalità con cui devono essere effettuate la valutazione scolastica e la partecipazione agli esami degli alunni con disabilità.

Essa stabilisce due principi fondamentali:
  1. Gli alunni con disabilità devono essere valutati secondo criteri coerenti con il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
  2. Possono essere previste prove differenziate, che abbiano valore equipollente, ossia che misurino competenze equivalenti, pur se con strumenti o modalità adattati alle singole esigenze dell’alunno o ai suoi bisogni educativi speciali.
L’obiettivo del legislatore qui è duplice:
  • assicurare il diritto all’istruzione su base di eguaglianza sostanziale, evitando che una valutazione standard penalizzi gli studenti con disabilità;
  • garantire pari dignità ai titoli di studio conseguiti tramite percorsi personalizzati e prove equipollenti, evitando forme di discriminazione indiretta.
L’articolo si inserisce coerentemente nel più ampio impianto della legge, che mira all’inclusione scolastica come diritto fondamentale e condizione per la piena partecipazione sociale. Invero, la valutazione personalizzata è un pilastro della scuola inclusiva: non si abbassano le aspettative, ma si rimuovono gli ostacoli alla piena espressione del potenziale di ciascuno.

La norma si conforma al principio di equipollenza e riconosce che le prove possono essere diversificate per contenuto, modalità o strumenti, ma devono comunque permettere la verifica degli obiettivi formativi essenziali, coerentemente con il PEI.

La valutazione personalizzata dell'alunno con disabilità avrà lo stesso valore legale di quella degli altri alunni, purché vengano rispettati i principi designati dallo stesso art. 16.

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