Che cosa significa "Conflitti di giurisdizione e di competenza"?
I conflitti sono quelle situazioni di contrasto che si possono verificare in ambito giudiziario. In particolare esistono due tipi di conflitti: il conflitto di giurisdizione che opera tra organi dello stato ovvero tra un giudice ordinario e uno speciale (tribunale ordinario e tribunale militare); e quello di competenza che interviene tra giudici ordinari.
Esistono altresì conflitti positivi e negativi: nel primo caso più giudici rivendicano contemporaneamente la propria cognizione su un determinato fatto perché si ritengono competenti; negativo, viceversa, quando rifiutano di prenderne cognizione perché non si ritengono competenti.
Perché vi sia contrasto è necessario che vi sia un conflitto effettivo quale ad esempio l'adozione di provvedimenti confliggenti tra loro da parte di entrambi i giudici.
Può sorgere in ogni stato o grado su impulso/denuncia del pubblico ministero competente (art. 28 o delle parti private (art. 30 c.p.p.)c.p.p.), oppure d'ufficio tramite ordinanza presentata da uno dei giudici competenti (art. 30 c.p.p.).
Sul conflitto decide la Corte di cassazione in camera di consiglio e la sentenza che determina quale sia il giudice competente è vincolante, salvo in cui emergano nuovi fatti da cui dipenda la competenza di un giudice diverso. È opportuno segnalare che né la denuncia né l'ordinanza comportano la sospensione del procedimento in corso.
Il conflitto può risolversi anche consensualmente e in tal caso uno dei giudici ritratta la propria competenza (nel caso di conflitto positivo) o si dichiara competente (nel caso di conflitto negativo).
Esistono altresì conflitti positivi e negativi: nel primo caso più giudici rivendicano contemporaneamente la propria cognizione su un determinato fatto perché si ritengono competenti; negativo, viceversa, quando rifiutano di prenderne cognizione perché non si ritengono competenti.
Perché vi sia contrasto è necessario che vi sia un conflitto effettivo quale ad esempio l'adozione di provvedimenti confliggenti tra loro da parte di entrambi i giudici.
Può sorgere in ogni stato o grado su impulso/denuncia del pubblico ministero competente (art. 28 o delle parti private (art. 30 c.p.p.)c.p.p.), oppure d'ufficio tramite ordinanza presentata da uno dei giudici competenti (art. 30 c.p.p.).
Sul conflitto decide la Corte di cassazione in camera di consiglio e la sentenza che determina quale sia il giudice competente è vincolante, salvo in cui emergano nuovi fatti da cui dipenda la competenza di un giudice diverso. È opportuno segnalare che né la denuncia né l'ordinanza comportano la sospensione del procedimento in corso.
Il conflitto può risolversi anche consensualmente e in tal caso uno dei giudici ritratta la propria competenza (nel caso di conflitto positivo) o si dichiara competente (nel caso di conflitto negativo).