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Articolo 49 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 49 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(1)Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

  1. a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione o del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473 bis 7, secondo comma, del codice di procedura civile;
  2. b) il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio del minore o della persona emancipata o inabilitata;
  3. c) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al minore, all'emancipato, o all'inabilitato;
  4. d) la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile o l'emancipazione, o della sentenza che revoca l'inabilitazione.

Note

(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha altresì disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 49 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La "Riforma Cartabia" ha inciso, nell'ottica di ridisegnare il procedimento relativo alle persone, alle famiglie e ai minori, su svariate disposizioni di attuazione.
In particolare, il D. Lgs. 149/2022, in attuazione della Legge delega n. 206/2021, ha modificato gli articoli 47, 49 e 51 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, che disciplinano i registri delle tutele e delle curatele tenuti presso l’ufficio del giudice tutelare, per coordinarne il contenuto con le nuove disposizioni concernenti la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d’ufficio, nel corso ed all’esito dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ed in caso di adozione di provvedimenti de responsabilitate.
In particolare, il nuovo art. 473 bis 7 del c.p.c. detta le regole procedurali per la nomina del tutore, nel corso e all’esito di procedimenti ex articolo 330 c.c. e del curatore del minore, all’esito di procedimenti ex articolo 333 c.c.
Per quanto attiene nello specifico all'articolo 49 disp. att. c.c., lo stesso è stato modificato nel senso di prevedere l’annotazione - tra i provvedimenti che dispongono le curatele - anche del provvedimento che dispone la curatela ai sensi dell’articolo 333 c.c., dunque all’esito di adozione di una misura limitativa della responsabilità genitoriale.

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