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Articolo 47 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 47 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori, dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.(1)

Note

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha altresì disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 47 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La "Riforma Cartabia" ha inciso, nell'ottica di ridisegnare il procedimento relativo alle persone, alle famiglie e ai minori, su svariate disposizioni di attuazione.
In particolare, il D. Lgs. 149/2022, in attuazione della Legge delega n. 206/2021, ha modificato gli articoli 47, 49 e 51 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, che disciplinano i registri delle tutele e delle curatele tenuti presso l’ufficio del giudice tutelare, per coordinarne il contenuto con le nuove disposizioni concernenti la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d’ufficio, nel corso ed all’esito dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ed in caso di adozione di provvedimenti de responsabilitate.
In particolare, il nuovo art. 473 bis 7 del c.p.c. detta le regole procedurali per la nomina del tutore, nel corso e all’esito di procedimenti ex articolo 330 c.c. e del curatore del minore, all’esito di procedimenti ex articolo 333 c.c.

Per quanto attiene nello specifico all'articolo 47 disp. att. c.c., che disciplina la tenuta presso l’ufficio del giudice tutelare del registro delle tutele e delle curatele, lo stesso è stato integrato dall'inserimento nel registro delle curatele, che era destinato a registrare le sole curatele dei minori emancipati, anche delle curatele dei minori, inserendo nel registro i provvedimenti con i quali, all’esito di procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale, sia stato nominato un curatore del minore.

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