Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioni degli articoli 811 e 813 e seguenti del codice.
Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori già depositati all'entrata in vigore del codice.