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Articolo 46 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (DOPPIONE) (DIP)

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Successione per causa di morte

Dispositivo dell'art. 46 DIP

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

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Consulenze legali
relative all'articolo 46 DIP

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. P. chiede
martedì 10/05/2022 - Estero
“Rif: Il codice di riferimento della Consulenza era Q202230860 – Domande complementari;
1. Doveri di Esecutore testamentario in Successione internazionale ?
Dato che “La Legge italiana che regola i conflitti internazionali è la Legge n. 218/1995, ed in particolare gli art. 46”. Dato che “Il primo aspetto che occorre avere chiaro è che alla Legge 218/1995, ed in particolare agli artt. 46-50, occorre fare riferimento per ciò che concerne gli aspetti più importanti della successione internazionale.
Dato che “il principio generale desumibile da tale testo normativo è quello secondo cui devono essere tassati tutti i beni trasferiti, compresi quelli situati all’estero, l’imposta di successione è limitata ai beni esistenti in Italia, nel caso in cui il dante causa risieda fiscalmente all’estero. In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 2 del TUSD, l’imposta sulle successioni si applica: Il comma 3 del medesimo art. 2 del TUSD, a sua volta, stabilisce una presunzione assoluta di localizzazione in Italia per un elenco tassativo di beni e diritti, da considerarsi “in ogni caso esistenti nello Stato (Italia)”. Io vorrei sapere le seguenti cose:

Domanda 1: Dato che io sono l’esecutore testamentario, con autorità senza scadenza, con l'autorità definiti ai sensi della legge sulla successione canadese, quale sono le mie funzioni, poteri e oblighi come esecutore testamtario sul territorio Italiano, dopo la denuncia di “dichiarazione di successione” a tutti i eredi?

Più precisamente, quanti dei doveri mi rimane dal suo elenco di responsabilità qui sotto, se ce ne sono?
- i beneficiari e le rispettive quote;
- la capacità di succedere;
- la validità del testamento;
- i poteri degli eredi e degli esecutori testamentari;
- la responsabilità per i debiti ereditari;
- la divisione dell’eredità
Ad.es, mi rimane “la responsabilità per i debiti ereditari” ed il diritto di “essere pagato spese ereditarie”?

Sotto legge succesione canadese, l’Esecutore è ancora responsabile del pagamento dei debiti ereditari e delle spese su questa proprietà, ai sensi del’Estate Administration Act, SA, 2014, ch E-12.5, sec 7(1)(c ).

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 19/05/2022
Gentile cliente, come da lei viene adesso qui ripreso, nella precedente consulenza si è detto che alla Legge n. 218/1995, ed in particolare agli articoli dal 46 al 50, occorre fare riferimento per ciò che concerne gli aspetti della successione internazionale (ossia i beneficiari e le rispettive quote; la capacità di succedere; la validità del testamento; i poteri degli eredi e degli esecutori testamentari; la responsabilità per i debiti ereditari; la divisione dell’eredità).

Nel caso di specie la norma fondamentale, tra quelle appena citate, che viene in considerazione è il secondo comma dell’art. 46, nella parte in cui è detto che “Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede”.
Proprio facendo applicazione di tale norma può dirsi che la successione della de cuius deve intendersi assoggettata al diritto canadese, tenuto conto di quanto è stato riferito nel primo quesito, ossia che la de cuius è diventata cittadina canadese nel 1979, ha vissuto in Canada per gli ultimi 60 anni ed ha espressamente manifestato nel testamento la volontà che la sua successione fosse regolata dal diritto successorio canadese.

Ciò significa che tutti gli aspetti successori sopra elencati (i beneficiari e le rispettive quote; la capacità di succedere; la validità del testamento; i poteri degli eredi e degli esecutori testamentari; la responsabilità per i debiti ereditari; la divisione dell’eredità) saranno disciplinati e regolati secondo il diritto canadese.
Pertanto, se nel diritto canadese, che onestamente fuoriesce dal campo di conoscenza di questa Redazione, l’esecutore testamentario è anche considerato responsabile dei debiti ereditari, è purtroppo a tale normativa che dovrà farsi riferimento (essendo stata questa la volontà della testatrice).

Per quanto concerne il diritto dell’esecutore testamentario ad essere retribuito con somme prelevate dal patrimonio ereditario (si ritiene che ci si riferisca a questo quando nel quesito si dice “il diritto di “essere pagato spese ereditarie”), possiamo soltanto dirle che nell’ordinamento giuridico italiano la carica di esecutore testamentario è gratuita, salvo che lo stesso testatore non abbia previsto un compenso in suo favore.
Ovviamente, resta fermo il fatto che, anche in caso di gratuità, le spese da lui sostenute non sono a proprio carico, bensì a carico dell’eredità, ed è per questa ragione che egli è tenuto a rendicontare la propria gestione agli altri eredi, nei confronti dei quali sarà peraltro ritenuto responsabile, in caso di colpa, per eventuali danni causati.

Chiara P. chiede
lunedì 20/05/2019 - Estero
“Risiedo in Svizzera e mio padre è deceduto a gennaio. Venute a conoscenza di ingenti debiti a nome di mio padre, mia madre, io e le mie sorelle, nipoti compresi, abbiamo deciso di rinunciare all'eredità (consistente quasi unicamente nei succitati debiti). Lo abbiamo fatto nel luogo di residenza: Zurigo. La sentenza del giudice ha deliberato che la rinuncia è stata messa agli atti, ma che la giurisdizione competente è quella italiana, essendo mio padre cittadino italiano. Poiché mia madre e mio padre posseggono un piccolo appartamento nel paese d'origine (...omissis....) (unico avere tra l'altro), vorremmo sapere se mia madre è costretta a rinunciare a questo appartamento in nome della rinuncia fatta in Svizzera. Il valore dell'appartamento al catasto è di circa 17000 euro ed è intestato ad entrambi i genitori.
Fino ad oggi ci siamo rivolti ad avvocati, uffici "competenti" e altri, ma abbiamo ricevuto sempre risposte contrastanti tra loro.”
Consulenza legale i 28/05/2019
Con il quesito posto si vuole essenzialmente cercare di capire quale efficacia può avere in Italia la rinuncia ad una eredità fatta in territorio svizzero.

Contrariamente a quanto avvenuto per tutti gli Stati membri dell’Unione europea, per i quali l’introduzione del Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012, ha armonizzato la disciplina in materia di successioni transfrontaliere (disponendo all’art. 21 paragrafo 1 che la legge applicabile all’intera successione per causa di morte è quella dello Stato nella quale il defunto aveva la sua “residenza abituale” al momento della morte), diversa è la situazione nell’ipotesi in cui sia interessato l’ordinamento di uno Stato terzo, nella specie la Svizzera.

Probabilmente è questa la causa della mancanza di univocità riscontrata nelle risposte finora avute, non sussistendo per tale fattispecie una disciplina uniforme.
Infatti, per individuare la disciplina fondamentale in materia di successioni italo-svizzere occorre fare riferimento al c.d. Trattato di domicilio e consolare tra Svizzera ed Italia del 22 luglio 1868 (attualmente vigente), il quale attribuisce rilevanza al criterio della cittadinanza del defunto.

In particolare, l’art. 17 di tale Trattato dispone che per tutte le controversie che possono insorgere tra gli eredi di un italiano morto in Svizzera in relazione all’eredità da lui relitta, sarà competente il giudice dell’ultimo domicilio che il de cuius aveva in Italia.
Sebbene il testo normativo faccia esclusivo riferimento al foro competente, si ritiene in giurisprudenza che tale norma debba trovare applicazione estensiva anche con riferimento alle questioni di diritto sostanziale.

E’ tuttavia fatta salva la possibilità che lo stesso de cuius, tramite testamento o contratto successorio, scelga di assoggettare la propria successione alla competenza del foro Svizzero, ipotesi questa riconosciuta anche nell’ordinamento giuridico italiano all’art. 46 comma 2 della Legge 218/1995 (c.d. legge italiana di diritto internazionale privato).

Tale interpretazione trova peraltro conferma anche nella lettura del combinato disposto degli artt. 21 e 34 del Regolamento UE n. 650/2012 e nell’interpretazione data dalla giurisprudenza svizzera all’art. 17 del Trattato di domicilio consolare italo-svizzero del 1868.

Alla luce di quanto detto sopra, dunque, può dirsi che, in un caso come quello che ci occupa, in cui un cittadino italiano muore in Svizzera, luogo di ultima sua residenza, senza lasciare testamento (nel quale avrebbe potuto effettuare la professio iuris), la relativa successione sarà regolata dal diritto italiano, in ossequio a quanto previsto dall’art. 17 del Trattato italo-svizzero del 1868.
La competenza della legge svizzera dovrà intendersi ristretta ai soli adempimenti formali, quali l’apertura della successione o l’eventuale pubblicazione del testamento.
Ciò comporta che Tribunale competente sarà quello del luogo ove il defunto ha avuto in Italia il suo ultimo domicilio.
Sarà nel Registro delle successioni di tale Tribunale che dovrà essere inserito l’atto di rinuncia all’eredità, e sarà qui, dunque, che la rinuncia fatta in Svizzera dovrà essere trasmessa perché possa acquistare efficacia in Italia.
Secondo la prevalente giurisprudenza (cfr. Cass. N. 3346 del 13.02.2014), in caso di mancata inserzione di tale atto di rinuncia nel suddetto registro delle successioni, la medesima non sarà opponibile agli eventuali creditori del defunto, i quali, per il recupero di quanto dovuto, potrebbero anche promuovere un’azione giudiziaria contro coloro che, seppure rinuncianti in Svizzera, sono da considerare per lo Stato italiano come semplici chiamati all’eredità.

Ulteriore conseguenza di tale situazione è che, qualora nel frattempo si sia entrati nel possesso dei beni ereditari (l’appartamento del paese di origine), non sarà più possibile rinunciare a quell’eredità trascorso il termine di tre mesi dall’apertura della successione, e ciò secondo quanto previsto dall’art. 485 del c.c..

Quindi, al fine di evitare di dover incorrere nello spiacevole inconveniente di acquisire ex lege la qualità di eredi puri e semplici e vedersi possibilmente costretti a fronteggiate i gravosi debiti ereditari lasciati dal padre (a fronte dell’acquisizione di un immobile che, stante a quanto detto, ha un valore sicuramente inferiore), ciò che si consiglia è di adoperarsi in breve tempo per regolarizzare la propria posizione di eredi rinuncianti in Italia, incaricando anche un legale del luogo, a cui affidare il compito di inserire l’atto di rinuncia all’eredità nel Registro delle successioni tenuto dal Tribunale dell’ultimo domicilio del proprio padre.

Ciò, tuttavia, presuppone che la rinuncia fatta in Svizzera (Zurigo) sia stata ricevuta innanzi all’Ufficio Notarile del Consolato italiano, tenuto conto che nel suddetto registro delle successioni può essere inserita soltanto una rinuncia fatta nella forma dell’atto pubblico o con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente in Italia.
Qualora, invece, essa sia consistita in una semplice comunicazione fatta per iscritto mediante lettera raccomandata indirizzata all'autorità competente dell'ultimo domicilio del defunto (come prevede l’ordinamento svizzero), non avrà alcun valore giuridico per essere inserita nel nostro registro delle successioni e, pertanto, in Italia, finchè non verrà posto in essere una regolare e formale atto di rinuncia, si continuerà a rivestire la posizione di chiamati all’eredità.