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Articolo 202 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Trasporto aereo

Dispositivo dell'art. 202 Decreto "Rilancio"

1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";
  2. b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
  3. "3. Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  4. 4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società, sono definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del Codice Civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.
  5. 4-bis. La società di cui al comma 3 redige, entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
  6. 4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis.";
  7. c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  8. "5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  9. 5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
  10. 5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e da tasse.";
  11. d) il comma 6 è abrogato;
  12. e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  13. "7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.".

1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265.

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