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Articolo 182 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

Dispositivo dell'art. 182 Decreto "Rilancio"

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19(1)(2).

1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l' anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

2. [Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.](3)

2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

  1. a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
  2. b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
  3. c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).

3. All'onere derivante dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3-bis. All'articolo 88 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
  2. b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021";
  3. c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
  4. "11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.
  5. 12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo";
  6. d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
  7. "12-bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.
  8. 12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  9. 12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".

Note

(1) Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6-bis, comma 2) che "Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020".
(2) Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 160 milioni di euro".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 6-ter) che il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
(3) Comma abrogato dall'art. 3, comma 5, lett. b) della L. 5 agosto 2022, n. 118.

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