1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 652, le parole:" dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021";
- b) al comma 676, le parole:" dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
[[Relazione illustrativa. Con l’articolo in illustrazione, si intende differire l’efficacia di alcune disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020. In particolare, con il comma 1, lettera a), dell’articolo in illustrazione, si intende differire, al 1° gennaio 2021, l’efficacia delle disposizioni istitutive dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) mentre, con il comma 1, lettera b), si provvede a rinviare alla medesima data la decorrenza dell’efficacia delle norme che introducono e disciplinano l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate.]]