1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al secondo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 13, comma 2-bis,", le parole: "lettera a)", sono sostituite dalle parole: "lettere a) e b)";
- b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.".
[[Relazione illustrativa. La legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), all’art. 1, commi 710 e 711, ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (IVAFE) da soggetti residenti nel territorio dello Stato. In particolare, tale ambito è stato esteso ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990, residenti in Italia. A decorrere dal 2020, quindi, sono soggetti all’IVAFE, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR residenti che detengono attività finanziarie all’estero. Al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell’IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposta di bollo, con la norma in commento si intende apportare una duplice modifica al comma 20, dell’art. 19 del D.L. n. 201 del 2011: con la lett. a) si stabilisce la misura – pari a quella dell’imposta di bollo (100 euro su base annua) - in cui si applica l’IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche; con la lett. b), invece, si stabilisce la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l’imposta di bollo (14.000 euro).]]