1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.
[[Relazione illustrativa. La disposizione, in relazione alla grave situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, intende non sanzionare i soggetti obbligati che abbiano effettuato, per il pagamento dellaccisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, versamenti in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16 aprile. I predetti pagamenti saranno considerati regolari se effettuati entro la data del 16 maggio 2020.]]